Diritto di visita e frequentazione dei figli da parte di genitori separati e divorziati.
E’ spostamento necessario rientrante tra le situazioni di necessità
Per quanto concerne il diritto di frequentazione e visita del genitore separato non collocatario, gli spostamenti finalizzati a prendere, tenere e a riportare i figli all’altro genitore, possono considerarsi spostamenti necessari e, quindi, leciti.
Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
Il diritto di visita e frequentazione è quindi consentito dai decreti ministeriali dell’8/9 marzo 2020, poiché rientrano nelle situazioni di necessità ivi previste.
Anche il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in comuni diversi.
Il Tribunale sancisce che il DPCM dell’ 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio.
Diritto di visita ai figli: che fare in caso di alto rischio di contagio
Appare quindi pacifico che gli spostamenti effettuati per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore in base alle modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e di divorzio.
Qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio, oppure se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra le parti, l’altro genitore potrà adire il tribunale nella forma del ricorso ex articolo 709 ter cpc al fine di richiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.
In ogni caso, in assenza di un accordo tra le parti o di un provvedimento diverso da parte del tribunale il comportamento del genitore che limiti il diritto dell’altro genitore di visita potrà essere penalmente rilevante per violazione dell’articolo 388 secondo comma del codice penale.
È’ opportuno che i legali delle parti, specie in una situazione di emergenza, mettano in campo ogni possibile sforzo al fine di smussare la conflittualità tra le parti, così da gestire con professionalità ogni situazione contingente orientando i propri assistiti verso soluzioni ispirate al buon senso, alla tutela del diritto alla salute e al diritto alla bigenitorialità.