Quando il genitore trascura i doveri o abusa dei poteri inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, si rende necessario un provvedimento di decadenza non al fine di sanzionarlo bensì al fine di evitare che si protraggano ulteriormente nel tempo le conseguenze dannose del comportamento inadempiente del genitore che non ha mai partecipato alla cura e all’educazione del figlio minore e non è mai stato presente né moralmente né materialmente nella sua vita con grave pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dichiara la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un padre che, come provato nel corso dell’istruttoria, non ha mai intrattenuto con i figli alcun rapporto affettivo, né si è mai occupato del loro sostentamento, dimostrando disinteresse anche nel corso del procedimento.
Si precisa, infine, che il genitore decaduto non perde i doveri che gli incombono come tale, non avendo, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.330 c.c., alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il genitore è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità, e, segnatamente rispetto all’obbligo del loro mantenimento.